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Nessun reintegro per il lavoratore che abusa parzialmente dei permessi ex lege n.104/92

14 Marzo 2022

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La Suprema Corte con la sentenza n. 6796/2022 è tornata a pronunciarsi sulla tematica particolarmente delicata della legittimità del licenziamento del lavoratore per abuso dei permessi per assistenza a familiare portatore di handicap previsti dal nostro ordinamento dalla legge n. 104/92.
Nel caso in esame, un lavoratore veniva licenziato a seguito dell’iter previsto dall’art. 7 della legge n. 300/70 per aver usufruito di permessi ex lege 104 per finalità estranee all’assistenza al familiare disabile. Nella fattispecie, il lavoratore utilizzava, nelle giornate del 13 e 31 gennaio 2015, i permessi concessi dall’art. 33 della legge 104/92 per l’intero turno di lavoro e, per un periodo di tempo limitato, ossia per 3 ore su 16 svolgeva attività diversa da quella di assistenza alla madre portatrice di handicap. Il giudice di prime cure aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore e condannava la datrice alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mesi dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La società datrice di lavoro proponeva appello alla Corte territoriale competente, che provvedeva a riformare l’impugnata sentenza. In particolare, il giudice di seconde cure riteneva comunque sussistente l’abuso di diritto del lavoratore, seppur estremamente limitato nel tempo (ossia 3 ore su 16) e riteneva, in ogni caso, il recesso del datore di lavoro sproporzionato in relazione alla condotta tenuta dal dipendente. Tuttavia, considerato comunque sussistente il fatto, applicava la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18 comma 5° legge 300/70, condannando il datore di lavoro al pagamento di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in luogo del reintegro stabilito dal giudice di primo grado.
Il lavoratore proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione lamentando violazione della disciplina di cui all’art. 33 della legge 104/92 nonché difetto di motivazione e contraddizione dell’impugnata sentenza alla luce del fatto che, nonostante il giudice avesse ritenuto illegittimo il licenziamento, non abbia applicato la tutela reintegratoria ex art. 18 comma 4° statuto dei lavoratori anziché quella indennitaria ex comma 5° del medesimo articolo.

La Suprema Corte, previa ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito, ha ritenuto la sentenza impugnata immune da vizi, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello. Nonostante fosse stato accertato il difetto di proporzionalità del recesso datoriale, il giudice di legittimità ha ritenuto corretta l’applicazione della sola tutela indennitaria, alla luce del fatto che, gli addebiti mossi, costituissero abuso di diritto sebbene l’attività diversa rispetto all’assistenza al disabile fosse avvenuta per sole 3 ore sulle 16 richieste (percentuale del 18,75%). Pertanto, considerato il fatto comunque sussistente, in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva, esso era comunque idoneo ad escludere l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4° della legge 300/70.

Si legge nella citata sentenza: “Nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità fra le “altre ipotesi” di cui all’art. 18, comma 5, della l.n. 300 del 1970”.

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