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Cassa integrazione 2022: nuove causali introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro

29 Aprile 2022

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Cassa integrazione 2022: nuove causali introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 67 del 31 marzo alla luce della crisi internazionale dovuta alla guerra Russia- Ucraina.

Con il decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 67 del 31 marzo sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 n. 95442, rubricato “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale e ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, con particolare attenzione ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e “mancanza di materie prime o componenti”Il decreto si è reso necessario a seguito del riordino della materia degli ammortizzatori sociali intervenuto con l’ultima Legge di Bilancio e considerata la crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina.

Il decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, introducendo modifiche alle fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti” ha di fatto determinato nuove causali di cassa integrazione per il 2022 relative alla crisi in Ucraina.

Il Decreto Ministeriale in particolare integra per il 2022 l’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016 n. 95442, nella fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e introduce, con il comma 3bis, la situazione particolare di “crisi di mercato” intesa come: “la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis)”.

Prima dell’intervento del Ministero del Lavoro, infatti, potevano richiedere il trattamento di cassa integrazione ordinaria con questa specifica causale le aziende nelle seguenti situazioni specifiche:
– sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di una significativa riduzione di commesse o ordini;
– sospensione o riduzione dell’attività per mancanza di commesse o ordini causate dall’andamento del mercato o del settore.

Il nuovo comma 3bis, dunque, è aggiunto a quelli già presenti per consentire alle imprese colpite dalle conseguenze della crisi in Ucraina di usufruire della cassa integrazione ordinaria.
Con decreto n. 67 del Ministero del Lavoro sono state apportate modifiche anche alla fattispecie “mancanza di materie prime o componenti”, presente all’art. 5 del decreto del 2016.
Per quanto riguarda la scarsità di materie prime, infatti, viene aggiunto il comma 1bis, che prevede come sia possibile ricondurre a questa situazione particolare le difficoltà economiche temporanee, imprevedibili e non dovute all’impresa causate dalle complicazioni nel reperire le fonti energetiche necessarie per la lavorazione delle materie prime.
In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Con questa novità, nel caso in cui le aziende saranno costrette a sospendere o a ridurre l’attività lavorativa, anche a causa dell’impossibilità di portare a termine scambi commerciali o di acquistare e reperire materie prime o fonti di energia per la produzione, potranno accedere ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria.

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