
Tra le numerose novità contenute nel Collegato Lavoro vi è l’introduzione delle disposizioni, previste dall’articolo 19 Legge 13 dicembre 2024 n. 203, sulla risoluzione del rapporto di lavoro.
La normativa in materia di dimissioni volontarie – art. 26, del D.Lgs. n. 151/2015 – prevede l’obbligo, da parte del lavoratore, di effettuare la comunicazione di dimissioni al proprio datore di lavoro esclusivamente con la modalità telematica prevista tramite la piattaforma predisposta dal Ministero del Lavoro.
Tale obbligo è stato reso operativo dal 12 marzo 2016 e, fin dal principio, ha scontato la mancanza, all’interno del procedimento, di una regola che definisse le modalità di recesso in caso di inerzia del lavoratore nell’attivare la procedura telematica, non permettendo la definizione formale del rapporto di lavoro. La normativa attualmente in vigore consente, infatti, al lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro senza seguire la procedura specifica nella speranza che il datore, per risolvere il rapporto di lavoro, operi un licenziamento disciplinare con il conseguente pagamento del ticket di ingresso alla NASPI, necessario per l’ex dipendente per fruire del trattamento di NASPI. Tale fenomeno, in questi anni è fortemente aumentato, comportando un costo per le aziende e per lo Stato, il quale ha dovuto erogare l’indennità di disoccupazione a soggetti che, nella pratica, non ne avevano diritto.
Con l’art. 19 del Collegato Lavoro e, in particolare con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26, del D.Lgs. 151/2015, è stata trovata una soluzione alla problematica di cui sopra. La nuova norma prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, possa chiudere il rapporto di lavoro imputando a quest’ultimo la volontà di recesso.
La procedura, in capo al datore di lavoro, sarà la seguente:
1. Inviare una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente sul rapporto di lavoro, con la descrizione circa l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre quanto consentito dal CCNL applicato, ovvero oltre i quindici giorni qualora il CCNL non lo preveda. Una volta che l’Ispettorato del Lavoro avrà ricevuto la comunicazione da parte del datore di lavoro, potrà valutare se effettuare una verifica circa la veridicità dell’informativa stessa, anche rispetto alla congruenza del periodo di assenza con quanto previsto dal contratto collettivo.
2. Effettuare, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego. Il giustificativo del recesso dovrà essere: “dimissioni volontarie”.
In merito alla durata massima dell’assenza ingiustificata, oltre la quale nasce il diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, quest’ultimo dovrà fare riferimento alla durata prevista dalla disciplina dei licenziamenti disciplinari contenuta nel ccnl applicato. Superato il limite, il datore di lavoro è abilitato a procedere al recesso dal rapporto di lavoro imputando al lavoratore assente la volontà di recedere.
Qualora il contratto collettivo non dovesse aver normato la materia, il datore di lavoro dovrà attendere il sedicesimo giorno di assenza ingiustificata consecutiva per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, sempre come dimissioni volontarie.
Il lavoratore potrà dimostrare, comunque, l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Con l’introduzione dell’articolo in commento il legislatore ha quindi colmato il vuoto normativo relativo alla garanzia di autenticità delle dimissioni che ha permesso a molti lavoratori di abusare del sistema per ottenere la NASpI, assentandosi in modo illegittimo senza che tale condotta potesse essere considerata una forma tacita di dimissioni volontarie.
Il lavoratore, infatti, essendo dimissionario e non licenziato, non potrà fruire del trattamento di NASPI che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro o nelle ipotesi di dimissioni equiparate dal Legislatore al licenziamento.
mercoledì, 17 Dicembre 2025
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