Con decisione del 6 dicembre u.s. la Commissione Europea, ritenendo necessario integrare “Misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione” ha approvato la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.
Si ricorda che la precedente autorizzazione per lo sgravio contributivo sarebbe scaduta a dicembre 2022 mentre la legge di bilancio 2021 aveva già previsto i finanziamenti per estendere il beneficio fino al 2029 anche se in maniera via via decrescente.
L’agevolazione ora autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud. Otto le regioni interessate (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
Dunque quali saranno gli effetti reali di questa autorizzazione?
L’autorizzazione comunitaria permetterà ai datori di lavoro privati (imprenditori e non) con unità produttive ubicate nelle Regioni interessate, di usufruire, per tutto il 2023, della contribuzione ridotta del 30%. Restano esclusi gli imprenditori agricoli, i datori di lavoro domestici, le Banche, le Assicurazioni, le imprese e i soggetti come gli Enti pubblici economici, gli Enti pubblici Economici, gli IACP, trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici Economici, gli Enti privatizzati per effetto di specifici provvedimenti, le ex IPAB, i Consorzi di bonifica, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
A fronte della decisione della Commissione Europea è utile fare un breve riepilogo della normativa e delle indicazioni amministrative.
La legge di Bilancio n. 178/2020 stabilì la decontribuzione in maniera diversificata su più anni:
La decontribuzione è applicabile su tutti i lavoratori dipendenti senza alcun limite per le fasce retributive medio-alte.
La decontribuzione non interessa naturalmente i premi ed i contributi INAIL nonché la c.d. “Contribuzione minore” di cui:
a) Il contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato del TFR, secondo la previsione dell’art. 2120 c.c.;
b) Il contributo, se dovuto, ai Fondi bilaterali ex articoli 26 e 27 del D.L.vo n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale (FIS) disciplinato dal successivo art. 29 ed ai Fondi delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano di cui parla, infine, l’art. 40;
c) Il contributo dello 0,30% n favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua, secondo la previsione dell’art. 118 della legge n. 388/2000;
d) Le contribuzioni di natura solidaristica.
Il riferimento attraverso il quale si applica la riduzione contributiva è rappresentato dalla sede presso la quale operano i lavoratori e che deve essere ubicata in uno dei territori delle Regioni di cui sopra rilevabili dall’UniEmens.
Inoltre per l’accesso al beneficio occorre:
a) essere in regola con il DURC che per le imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali, significa anche essere in regola, dal 1° gennaio 2022, con i versamenti dovuti a detti Fondi per ogni tipo di integrazione salariale;
b) non aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed essere in regola con gli altri obblighi di legge;
c) rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, nonché, se esistenti, quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La decontribuzione, come ricorda la circolare n. 33/2021, seppur in maniera decrescente, è una agevolazione che si protrarrà fino al 31 dicembre 2029: essa è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fatta eccezione per le ipotesi in cui sussista un esplicito divieto di cumulo.
Fatto questo breve excursus è immediato chiedersi cosa avverrà per il futuro, atteso che la fine delle agevolazioni si presenta come un traguardo abbastanza lontano (31 dicembre 2029), pur se dopo il 2025, la decontribuzione assumerà un abbattimento abbastanza marcato per giungere nell’ultimo anno alla percentuale del 10%. È plausibile ritenere che si proseguirà ad autorizzare la “decontribuzione” per periodi pari ad un anno.
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