Nell’ipotesi in cui una società intenda “reinternalizzare” un servizio precedentemente appaltato ad un’impresa esterna, ci si chiede in che modo debba essere gestito il personale già impiegato presso l’appaltatore e se sia applicabile la clausola sociale contenuta nel CCNL applicato dall’impresa uscente. Nel caso che ci occupa e da cui trae spunto la riflessione condotta, una società aveva appaltato il complesso delle attività svolte nel sito produttivo, pur rimanendo proprietaria dello stabilimento e di parte delle attrezzature utilizzate dall’appaltatore. Quest’ultimo applicava ai propri dipendente il CCNL Multiservizi, il quale prevede all’art.4 che in ogni caso di cessazione d’appalto, l’azienda uscente nei 15 giorni precedenti il termine dei lavori debba comunicare alle sigle sindacali coinvolte l’avvicendamento, indicando il numero di addetti interessati (operanti da almeno 4 mesi). Dall’altro lato, l’azienda subentrante dovrà comunicare l’assegnazione dell’appalto.
Le ipotesi ammesse dal citato articolo sono le seguenti:
Preliminarmente è doveroso specificare che l’art. 4 è applicabile in tutti i casi di cessazione di appalti di servizi per qualunque motivo, nel quale l’appaltante procede ad nuova aggiudicazione d’appalto che viene assegnato ad un’azienda diversa dalla precedente. Dal dato letterale fornito dalla formulazione dell’articolo in parola “in ogni caso di cessazione di appalto”, è ragionevolmente fondato sostenere che la società cessante dovrà attivare la procedura prevista dalla contrattazione collettiva sia nel caso di cambio appalto ma anche nei casi di “insourcing” o retrocessione del servizio appaltato.
Per tutelare i lavoratori nei cambi di appalto, le parti sociali hanno previsto una procedura da eseguire da parte di entrambe le aziende ed il mantenimento in servizio dei lavoratori precedentemente impiegati. La disciplina è valida sia per l’impresa cessante che per quella subentrante, a prescindere dalla tipologia delle stesse, ivi incluse le società cooperative. Tuttavia, la stabilità dei rapporti di lavoro, garantita dal contratto collettivo nazionale, potrebbe essere scalfita, perché il contratto ha una efficacia limitata e le clausole che garantiscono la continuità dei rapporti di lavoro, risultano opponibili solo se l’imprenditore subentrante applica lo stesso contratto collettivo o altro analogo.
Sul punto infatti è intervenuto con una recente pronuncia in merito il Consiglio di Stato,il quale ha affermato quanto segue “le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il “cambio appalto” con l’obbligo di mantenimento dell’assetto occupazionale e delle medesime condizioni contrattuali e economiche vincolano l’operatore economico […] solo se imprenditore è appartenente ad associazione datoriale firmataria del contratto collettivo” (Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-09-2019, n. 6148).”
Di fatto, se la clausola sociale contenuta nel CCNL Multiservizi vincola la subentrante all’applicazione della stessa solo nelle ipotesi in cui l’imprenditore sia appartenente alla sigla firmataria del predetto CCNL ovvero se lo stesso applichi ai suoi dipendenti le disposizioni del CCNL, viene da sé la considerazione che tale obbligo sia opponibile alla committente che intende riassorbire il personale reinternalizzando il servizio. Per una piena legittimazione del processo di “insourcing” tuttavia, tale operazione deve essere vagliata anche alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 2112 cc. Il citato art. 29 ai fini della genuinità del contratto di appalto, postula il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”.
Nel caso che ci occupa la concreta esecuzione delle attività con l’utilizzo di beni di proprietà della committenza potrebbe configurare un appalto non pienamente legittimo, la cui illiceità non verrebbe in alcun modo sanata dal processo di insourcing. Di poi, il fenomeno dell’insourcing potrebbe generare la potenziale applicazione dell’art.2112 c.c. La Suprema Corte aveva già avuto modo in passato di affermare che “ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art.2112 cod. civ., postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, potendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Tuttavia, non può ravvisarsi un trasferimento d’azienda in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, ove non sia dimostrato un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa”.
Pertanto alla luce di quanto sopra, si renderebbe necessario che le attività già oggetto di appalto, nel processo di retrocessione del servizio vengano svolte con modalità operative diverse rispetto a quelle poste in essere dall’appaltatore per scongiurare la possibilità da parte dei lavoratori coinvolti di azionare la tutela di cui all’art. 2112 c.c.
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