È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 301 del 20 dicembre 2021 la Legge 215 del 17 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del Dl 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. Decreto Fiscale) in vigore dal 21 dicembre 2021.
Al lavoro viene dedicato il capo II del provvedimento, dall’art. 7 bis fino all’art. 12 quinquies che contiene “Misure urgenti in materia di lavoro”.
Queste le principali novità in materia di lavoro:
? Trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e lavoratori fragili (Art. 8): fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, per i lavoratori fragili che non potranno svolgere l’attività in smart working, il periodo di assenza dal servizio, sino al 31 dicembre 2021, è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
? Rimborso forfettario (ART. 8 lett. C): per gli eventi verificatisi sino al 31 dicembre 2021, possibilità, per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico), di ricevere un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti, assenti per quarantena, non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
? Congedi parentali (ART.9): Confermata per il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della DAD del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto covid. Il congedo parentale di cui al primo periodo è altresì riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Il congedo è previsto per il lavoratore dipendente pubblico e privato e l’autonomo iscritto solo alla gestione separata Inps con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo parentale può essere altresì fruito dai genitori con figli di età tra i 14 e 16 anni ma senza diritto all’indennità. (Istruzioni dettagliate sono state fornite dall’ INPS con la circ. n. 189 del 17.12.2021 )
? Proroga FIS e CIGD CIGO (Art.11): Per alcuni settori economici viene prevista la possibilità di beneficiare per i lavoratori in forza dal 21 ottobre 2021 di un periodo ulteriore d’interventi di FIS o Cassa integrazione in deroga Covid dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, per un periodo massimo di 13 settimane. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili possono richiedere altre 9 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid. (Istruzioni dettagliate sono state fornite dall’ INPS con la circ. n. 183 del 10.12.2021).
? Somministrazione di lavoro (Art. 11 comma 15): Viene reintrodotta la possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di inviare lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’agenzia in missioni a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
? Differimento dei termini per l’invio dei dati relativi al pagamento delle integrazioni salariali covid-19 (Art. 11-bis): I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data del 21 dicembre 2021, non accolte, sono considerate validamente presentate.
? Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze (Art. 11-ter): le risorse del Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell’ambito del programma React EU possono essere destinate a favore dell’ANPAL per finanziare specifici accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze.
? Salute e sicurezza sul lavoro (Art. 13, comma 1, lettera D): Entrano in vigore nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione al fine di contrastare il lavoro irregolare, qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Per tutto il periodo di sospensione: – è fatto divieto all’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50/2016) – il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto a corrispondere, a tutti i lavoratori in forza, la retribuzione e a versare i relativi contributi.
? Lavoratori autonomi occasionali (Art.13 lett.D): in conseguenza delle novità introdotte dal Decreto la semplicità e l’elasticità dello strumento del lavoro occasionale si riducono sensibilmente, in quanto è previsto che che prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, così come oggi già avviene per il lavoro intermittente. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
? Appalto (Art. 13, comma 1, lettere D-bis e D-ter): nelle attività in regime di appalto o subappalto, si stabilisce l’obbligo per l’azienda appaltatrice di individuare il preposto (o i preposti) e comunicarlo espressamente al committente prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Si stabilisce altresì che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
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