Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 12 ottobre 2021 ha firmato il D.P.C.M. con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 obbligatorie in ambito lavorativo dal 15 ottobre 2021.
Una delle principali novità contenute nel DPCM riguarda il software messo a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli. Il nuovo applicativo, attraverso la tessera sanitaria, permetterà di leggere i dati messi a disposizione dal Ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica del pass.
Altro aspetto degno di rilievo riguarda le tempistiche: la certificazione verde potrà essere richiesta al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore. Una misura che risponde alle esigenze organizzative e di pianificazione dei turni anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro. Inoltre, tra le indicazioni, anche quella di assoluto divieto di conservare il QR code rilevato dalle piattaforme digitali o dalle apposite app.
La nuova applicazione integra il sistema di controllo della certificazione verde già in vigore in diversi luoghi, dai ristoranti ai cinema, musei e palazzetti sportivi. Superando, tuttavia, l’app VerificaC19, l’obiettivo dichiarato dall’Esecutivo è quello di rendere il controllo dei Green Pass un meccanismo automatico, in modo da evitare code all’ingresso dei luoghi di lavoro. Dei sistemi di verifica elencati nel DPCM il più rapido, destinato ai datori di lavoro privati, è quello che si azionerà attraverso l’INPS tramite il quale i delegati al controllo accreditati potranno inserire nel portale dell’Istituto, anche massivamente, i codici fiscali dei dipendenti da esaminare. Sarà poi l’INPS a inoltrare le richieste alla piattaforma Sogei. Le verifiche potranno essere, in quest’ipotesi, effettuate in anticipo, anche per una lunga lista di collaboratori e le risposte giungeranno ancor prima dell’effettivo accesso sul luogo di lavoro.
Un’ulteriore possibilità di verifica automatizzata, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, è quella del software da integrare nei tornelli. Le linee guida specificano, tuttavia, che nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, è possibile l’uso dell’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid) .
Come detto, i controlli del datore di lavoro circa il possesso del Green Gass da parte dei dipendenti possono avvenire anche in anticipo, ma comunque non prima di 48 ore per “specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”. Il datore di lavoro, prima del 15 ottobre, deve altresì redigere e diffondere all’interno dell’azienda le linee guida nelle quali descrive le modalità con cui saranno svolti i controlli. Il datore di lavoro può, con un atto formale di nomina, delegare le funzioni di accertamento ad un incaricato sia esterno che interno all’azienda. Il personale preposto al controllo dovrà vietare al lavoratore senza Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo dovrà comunicare, quindi, con immediatezza all’ufficio competente, il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l’accesso.
Laddove risultassero difficoltosi i controlli all’accesso è consentito effettuare anche verifiche a campione in misura “non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”.
È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli e i “dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa”.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento n. 363 dell’11 ottobre 2021, ha dato parere favorevole allo schema di DPCM precisando che “l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.”
Infine, i dipendenti che saranno ancora sprovvisti di pass, non potendo accedere al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati con conseguente sospensione dello stipendio. Al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Inoltre, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. Coloro che invece tenteranno di accedere senza esibire o dichiarare di non avere il certificato saranno passibili di provvedimenti disciplinari oltre che di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non attueranno adeguati protocolli di verifica del possesso del Green Pass, rischiano, invece, una sanzione da 400 ai 1.000 euro.
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