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MATURAZIONE DI FERIE E PERMESSI DURANTE IL CONGEDO PARENTALE

25 Ottobre 2022

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D.lgs. n. 105 del 2022 | Maturazione di ferie e permessi durante il congedo parentale: dubbi interpretativi

Come è noto, il decreto legislativo n.105 del 2022 ha riscritto la normativa sul congedo parentale (per un approfondimento sul tema ? clicca qui) ed ha apportato una rilevante modifica in ordine alla maturazione degli istituti di retribuzione indiretta (ferie, permessi e tredicesima mensilità) durante la sua fruizione.

Nel dettaglio è stato modificato il contenuto del 5°comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 laddove vengono disciplinati gli effetti del congedo su istituti quali ferie, riposi e tredicesima mensilità. Il testo normativo previgente lasciava pochi dubbi interpretativi, laddove prevedeva che: “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, mentre l’attuale formulazione, figlia del d.lgs. 105/2022, risulta diametralmente opposta in quanto così recita: “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”. La ratio del nuovo quinto comma dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001 è facilmente individuabile nella volontà del legislatore di garantire un maggior equilibrio tra attività professionale e vita familiare dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, la norma così come formulata risulta di difficile interpretazione. In particolare, alla luce della medesima formulazione dell’inciso sull’anzianità di servizio nelle due versioni del comma 5° in argomento, si ritiene che comunque la sua disciplina non sia derogabile dalla contrattazione collettiva, anche perché se lo fosse verrebbe violata la ratio normativa alla base del d.lgs. n. 105/2022. Diversamente la maturazione delle ferie, riposi e tredicesima mensilità risulta derogabile dalla contrattazione collettiva.

Ma alla data odierna il dubbio interpretativo che sorge è: quale contrattazione collettiva può derogare alla nuova formulazione del comma 5° del decreto legislativo n. 105/2022 entrato in vigore il 13 agosto 2022? Quella previgente a tale data o soltanto quella futura? La risposta a tali interrogativi non è sicuramente di poco conto. Nel caso in cui si propendesse per la prima interpretazione, ossia che la contrattazione collettiva già in essere alla data del 13 agosto 2022, può derogare alla norma di fonte legislativa entrata in vigore successivamente, allora deve ritenersi già operante la disposizione del contratto con la deroga alla normativa legislativa. Mentre, nel caso in cui si propendesse per la seconda interpretazione, allora solo ed esclusivamente la contrattazione collettiva futura al 13 agosto 2022 potrà derogare alla normativa legale.

Quest’ultima interpretazione è sicuramente maggiormente prudenziale. In particolare potrebbe risultare corretto ritenere che una novella normativa faccia riferimento solo ed esclusivamente al futuro, pertanto rimettere alla futura contrattazione collettiva la possibilità di derogare alla normativa di fonte legale. Tuttavia, non si può condividere al 100% tale considerazione. In particolare, se così fosse, il legislatore avrebbe potuto inserire nel testo normativo la parola “futuro”, cosa che in realtà non ha fatto.

Anche le associazioni di categoria insistono, richiedendo a più riprese l’intervento del Ministero del Lavoro attraverso una circolare che chiarisca la corretta interpretazione del nuovo art. 34 comma 5° del decreto legislativo 151/2001. L’augurio è che un chiarimento avvenga a strettissimo giro, anche in considerazione della prossima elaborazione della busta paga relativa alla tredicesima mensilità.

? Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi interpretativi.

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