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Prospettive Legali 

17 Luglio 2026

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Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza del 28 maggio 2026, ha affrontato un tema di particolare interesse per aziende e lavoratori, chiarendo quando il datore di lavoro possa considerarsi effettivamente a conoscenza di una grave patologia del dipendente ai fini dell’applicazione del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo.

La pronuncia assume rilievo perché valorizza la sostanza della comunicazione rispetto alle sue modalità formali e ribadisce che, in presenza di specifiche circostanze, anche un messaggio inviato tramite WhatsApp può produrre effetti giuridici rilevanti.

Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore affetto da una patologia oncologica, licenziato per superamento del periodo di comporto. Il dipendente sosteneva che il recesso fosse illegittimo, poiché il datore di lavoro aveva applicato il termine ordinario previsto dal CCNL senza considerare quello più favorevole riservato ai lavoratori affetti da gravi patologie tumorali debitamente documentate.

L’azienda, dal canto suo, riteneva di aver agito correttamente, affermando di non essere mai stata informata della particolare condizione clinica del dipendente e di non aver quindi potuto applicare il diverso regime di tutela previsto dalla contrattazione collettiva. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che il lavoratore aveva comunicato la propria patologia mediante messaggi WhatsApp inviati a due colleghi incaricati, nell’organizzazione aziendale, di ricevere la documentazione relativa alle assenze per malattia. Secondo il Tribunale, tale circostanza è sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della conoscibilità della patologia da parte del datore di lavoro.

Il Giudice osserva infatti che, sebbene la comunicazione sia transitata attraverso una chat utilizzata anche per finalità personali, essa non può essere qualificata come una semplice conversazione privata, poiché i destinatari rivestivano un ruolo aziendale che li legittimava a ricevere informazioni concernenti lo stato di salute dei dipendenti ai fini della gestione delle assenze. La conoscenza acquisita da tali soggetti deve quindi essere imputata all’organizzazione datoriale, con la conseguenza che il datore non può successivamente eccepire di ignorare una circostanza che era già entrata nella propria sfera organizzativa attraverso i canali concretamente utilizzati dall’azienda.

Accertata la conoscenza della grave patologia, il Tribunale ha ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto applicare il periodo di comporto più lungo previsto dal contratto collettivo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e, non avendolo fatto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo ordinario.

La pronuncia offre alcuni spunti di riflessione di carattere generale. Da un lato, conferma che la tutela del lavoratore non può essere subordinata a un eccessivo formalismo quando il datore di lavoro sia stato comunque posto nelle condizioni di conoscere una circostanza determinante ai fini della gestione del rapporto.

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