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IL PREPOSTO: PROATTIVO, INTERRUTTIVO E RISOLUTIVO – TUTTE LE NOVITÀ NORMATIVE DELLA LEGGE 215/2021

27 Aprile 2023

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Chi è il preposto e quali sono i suoi doveri

Il preposto è quella persona che, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri funzionali adeguati all’incarico conferitogli, ha il dovere di sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la riforma introdotta dalla legge 215/2021 viene ridefinito il comportamento e l’attività svolta dal preposto. Al preposto è richiesto un comportamento proattivo interruttivo e risolutivo (lettera a) comma 1) nella sorveglianza attuata sul luogo di lavoro. Tale atteggiamento non si traduce in una sorveglianza ininterrotta e da vicino del singolo lavoratore bensì dovere del preposto è di intervenire qualora venga attuato un comportamento non conforme alle disposizioni impartite fornendo al lavoratore le indicazioni corrette sulla sicurezza ed in caso di persistenza e inosservanza, essere pronto ad interrompere l’attività lavorativa del lavoratore e informare i diretti superiori. Un altro aspetto su cui la figura del preposto dovrà vigilare (ex novo lettera f-bis) è la conformità dell’ambiente delle macchine e dei mezzi e in caso contrario informare tempestivamente il datore di lavoro e i dirigenti delle non conformità e delle condizioni di pericolo rilevate.

Obblighi da parte del Datore di Lavoro

Viene introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, da parte del datore di lavoro (Articolo 18 Lettera b-bis) che va a sostituire quella prassi organizzativa di lasciare la vigilanza a dei preposti di fatto poco consapevoli del loro ruolo. Un cambiamento introdotto ai fini di un miglioramento della performance delle attività di vigilanza svolte dal preposto e di conseguenza per una auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni. L’obbligatorietà della nomina del preposto riguarda anche e soprattutto lo svolgimento di attività in appalto e subappalto, il datore di lavoro deve indicare espressamente al committente i nominativi di quei soggetti che sono stati identificati per il svolgere il ruolo di preposto. Il datore di lavoro che non adempie al suo dovere di indentificare e nominare il/i preposti può incorrere in una sanzione penale. Un punto innovativo della riforma è la possibilità di prevedere un compenso per chi svolge il ruolo di preposto ma su questo aspetto si è ancora in attesa di ulteriori specifiche.

 Formazione del preposto

Anche l’articolo 37 del D.lgs 81/08 ha subito qualche modifica a riguardo, la legge di riforma ha stabilito infatti che la formazione dei preposti deve essere svolta interamente in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, in virtù proprio della nuova definizione di questo ruolo. Tuttavia, attendiamo il nuovo accordo stato regioni che andrà a definire meglio la dicitura “in presenza’’ la quale sappiamo per certo escludere le modalità e-learning ma non esclude la modalità videoconferenza che presuppone, come la presenza fisica, un’iterazione docente- discente. Un suggerimento però, la nuova riforma lo da ed è sul numero di persone da formare, è suggerito formare ‘ squadre di preposti’ che garantiscano la copertura dei vari siti lavorativi e dei vari turni di lavoro.

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