Incentivi per assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione
Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo sgravio per l’assunzione, a tempo indeterminato anche part-time, di lavoratori percettori dell’assegno di inclusione (ADI), Scopriamo insieme quali sono le novità.

Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo sgravio per l’assunzione, a tempo indeterminato anche part-time, di lavoratori percettori dell’assegno di inclusione (ADI). Si tratta di una misura introdotta dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito il L. n. 85/2023) che consente di abbattere il costo del lavoro e che presenta un particolare vantaggio laddove il nuovo rapporto di lavoro sia instaurato a tempo determinato e stabilizzato con trasformazione dopo i primi 12 mesi.
✈ Le prime Direttive per l’applicazione dell’Esonero contributivo
L’Inps nella circolare 111/2023 del 29/12/2023 fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero previsto dagli articoli 10 e 12 del Dl 48/2023 in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato o indeterminato, o che trasformino i rapporti in tempo indeterminato, di soggetti percettori delle nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza in vigore dal 1° settembre 2023 (Supporto per la formazione) e dal 1° gennaio 2024 (Assegno d’inclusione).
💸 Chi sono i beneficiari e chi gli esclusi?
Beneficiari degli incentivi sono tutti i datori di lavoro privati, esclusa la Pubblica Amministrazione.
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni di seguito a fare data dal 1 gennaio 2024:
È necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia già percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Sono invece esclusi dallo sgravio:
👍 Confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023) per assunzioni effettuate da un diverso datore di lavoro.
L’esonero è diversamente graduato in funzione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato.
Per i contratti a tempo determinato, anche di natura stagionale, l’incentivo è stabilito per un massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto, nella misura del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 4.000 euro, riparametrato su base mensile (333,33 euro al massimo).
💼 Opportunità per le Agenzie per il Lavoro: Incentivi e Contributi per le assunzioni a scopo di Somministrazione
In caso di trasformazione a tempo indeterminato l’esonero viene riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta (come precisato nella circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023).
Per i contratti a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, lo sgravio è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (666,66 euro al mese), per la durata di dodici mesi.
L’esonero contributivo non si estende ai premi e contributi dovuti all’INAIL che, pertanto, sono dovuti in misura intera, eccezion fatta per la presenza di altre misure agevolative, diverse dallo sgravio in oggetto.
✅ Requisiti per il riconoscimento degli sgravi fiscali sull’assunzione lavorativa
Il riconoscimento dello sgravio è subordinato alla sussistenza di numerosi requisiti e condizioni previste dalla legge e illustrate dall’Istituto:
🤝 Condizioni per il mantenimento dello sgravio fiscale sull’assunzione
L’ulteriore specifica condizione da rispettare affinché lo sgravio non debba essere restituito è che il lavoratore fruitore della misura di sostegno non sia licenziato nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. La restituzione si applica anche nell’ipotesi in cui il recesso, seppur motivato da giusta causa o giustificato motivo soggettivo, venga riconosciuto, giudizialmente, come illegittimo. La restituzione di quanto fruito deve avvenire anche nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto durante il periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato, nonché nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa.
Per tutti i dettagli è possibile consultare integralmente la Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023
Vuoi saperne di più?