È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 24 sulle misure di contenimento del Covid, approvato il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri. Il 31 marzo 2022 segna definitivamente la fine dello stato di emergenza e, conseguentemente, è stato necessario delineare le tappe per un graduale ritorno all’ordinario.
In ambito lavorativo, le prime modifiche rilevanti riguardano le disposizioni che disciplinano l’accesso al luogo di lavoro. I continui cambi di rotta dell’Esecutivo hanno dato vita ad un puzzle legislativo difficile da ricostruire. Pertanto, prima di addentrarci nelle nuove regole, è bene fare un piccolo excursus di quelle che erano le vecchie disposizioni. Ai sensi dell’art. 1 D.L. 7 gennaio 2022 n.1, a far data dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 vigeva l’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, con previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per gli inadempienti.
Tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato, poi, dovevano possedere ed erano tenuti ad esibire il Green Pass rafforzato, ossia la certificazione verde COVID – 19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione. Pertanto, era esclusa la possibilità di recarsi al lavoro presentando solamente un test antigenico rapido o molecolare. Se i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunicavano di essere sprovvisti di green pass rafforzato oppure ne venivano trovati sprovvisti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, erano considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non era dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Era previsto, inoltre, il divieto di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione, pena una sanzione amministrativa da euro 600 a 1.500 in caso di inosservanza della regola. Il nuovo dettato normativo è intervenuto in materia, semplificando l’accesso ai luoghi di lavoro. L’art 8 D.L. n.24 stabilisce difatti che, dal giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni (ossia dal 25 marzo e non dal 1°aprile come dapprima indicato nella bozza del decreto) fino al 30 aprile 2022, per la generalità dei lavoratori, compresi gli over 50, è possibile accedere a lavoro con il Green Pass base. Pertanto, è sufficiente la Certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Ciononostante, per gli over 50 resta fermo l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022 (scollegato dunque dall’accesso al lavoro) e il relativo regime sanzionatorio in caso di ingresso ai luoghi di lavoro senza vaccino. Resta inoltre applicabile la regola secondo cui non è sanzionabile il lavoratore nel caso in cui la validità della certificazione verde COVID-19 scade in corso di prestazione lavorativa. La permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro, però, è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Fino al 30 aprile 2022, dunque, indipendentemente dall’età si uniformano le regole previste per l’accesso ai luoghi di lavoro. Poi, dal 1° maggio 2022, salvo ulteriori interventi normativi, verrà meno l’obbligo del green pass per recarsi a lavoro, eccezion fatta per i dipendenti di ospedali ed RSA, nei confronti dei quali l’obbligo vaccinale e di possesso del green pass perdurerà fino al 31 dicembre 2022.
La conclusione dello stato di emergenza non cambia invece le regole vigenti sullo smart working. Il primo aprile 2022 sarebbe dovuta rientrare in vigore la legge 81/2017, la quale consente di usare il lavoro agile solo in presenza di un accordo sottoscritto con ciascun lavoratore. Molte aziende, pertanto, avevano già siglato accordi con i lavoratori. Il Governo Draghi, però, ha prolungato di tre mesi l’applicazione del regime emergenziale: fino al 30 giugno 2022, pertanto, lo smart working continua ad essere regolato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020. Il passaggio o la permanenza alla modalità di lavoro agile, dunque, può ancora essere disposta dal datore di lavoro attraverso una comunicazione unilaterale ai lavoratori (anche attraverso una semplice email), senza l’esigenza di firmare accordi scritti con ciascuno di essi. Nulla impedisce, però, ad aziende e lavoratori di concordare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa tramite un accordo individuale. In tal caso, l’intesa sottoscritta tra le parti prevarrà su altre forme di attivazione del lavoro agile. Ma come ci si comporta nelle aziende dove l’accordo con i lavoratori era stato già firmato prima della proroga del sistema semplificato? L’intesa tra impresa e lavoratore rimane in tutto e per tutto valida, anche se l’invio dell’accordo al Ministero del Lavoro può essere rimandato a fine giugno. Va applicato, quindi, quanto accordato, salvo che le parti non concordino sullo spostare in avanti di tre mesi l’entrata in vigore dell’accordo stesso. Ad esempio, si pensi ad un’azienda che ha concordato uno smart working strutturato con presenza in azienda per tre giorni su cinque a partire dal primo aprile. Le parti possono scegliere tra due diverse opzioni: applicare effettivamente tale modalità lavorativa a partire dal primo aprile oppure posticiparla di tre mesi, rendendola esecutiva dal primo luglio.
Fino al termine del mese di giugno, inoltre, continueranno a non essere obbligatori gli accordi con i sindacati. Tali accordi, però, dovranno essere rispettati dalle aziende che applicano un CCNL o un accordo di secondo livello che disciplina il lavoro agile.
Salvo ulteriori proroghe, poi, dal primo luglio 2022, tornando alla prassi ordinaria sancita dalla legge 81/2017, le aziende dovranno negoziare accordi con ogni singolo lavoratore. Alternativamente, dovranno definire regole aziendali uguali per tutti oppure siglare un accordo collettivo, da recepire poi negli accordi individuali. Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la regolamentazione dello smart working che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) sarà necessaria, però, l’approvazione del Parlamento entro la fine della legislatura.
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