Prospettive Legali
Dimissioni di fatto, si applica il termine del contratto collettivo

ll Tribunale di Milano, con sentenza n. 4953 del 29/10/2025, ha chiarito che, in tema di “dimissioni di fatto” ex art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015 (introdotto dalla L. 203/2024), il termine di riferimento è quello stabilito dal CCNL, mentre il termine legale di 15 giorni vale solo in assenza di disciplina contrattuale.
Il caso oggetto di giudizio
La controversia trae origine dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato, a far data dal 12 settembre 2022, tra una lavoratrice con qualifica di educatrice e una cooperativa sociale. A partire dal 7 gennaio 2025, la lavoratrice si assentava dal servizio, comunicando telefonicamente al proprio referente di non essere nelle condizioni di riprendere l’attività lavorativa.
In data 20 gennaio 2025, la società datrice di lavoro le notificava una comunicazione con la quale, preso atto dell’assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni — periodo espressamente previsto dal CCNL applicato come idoneo a giustificare il recesso per giusta causa — la considerava dimissionaria per fatti concludenti, ai sensi della nuova disciplina introdotta dall’art. 26, comma 7-bis, citato.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha accolto la tesi del legale della cooperativa secondo cui la norma, introducendo una presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore in presenza di una sua prolungata e ingiustificata inerzia, sia finalizzata a contrastare assenze strumentali per ottenere il licenziamento disciplinare che dia accesso alla NASPI.
Le questioni affrontate
Durata dell’assenza
La difesa della lavoratrice ha eccepito la mancata maturazione dei 15 giorni di assenza previsti dalla legge. Il giudice, tuttavia, ha chiarito che la norma stabilisce un criterio alternativo e prioritario: fa fede il termine previsto dal Ccnl, che nel caso di specie era di 3 giorni, mentre quello legale di 15 giorni vale solo in assenza di disciplina contrattuale.
Causali e qualificazione giuridica
La sentenza evidenzia che la nuova norma non introduce un nuovo tipo di comportamento illecito, ma modifica la qualificazione giuridica delle assenze ingiustificate: da presupposto per un licenziamento disciplinare a manifestazione implicita della volontà di recedere.
Pertanto, se il Ccnl prevede che tre giorni consecutivi di assenza ingiustificata costituiscano causa di licenziamento, questo è il termine rilevante ai fini dell’art. 26, comma 7-bis.
Decorrenza e computo delle assenze
Il giudice conferma l’orientamento del Tribunale di Trento, secondo cui rilevano solo le assenze successive al 13 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma.
Cause di giustificazione dell’assenza
L’indisponibilità del medico curante per ferie dedotta dalla difesa come motivo che ha impedito di inviare il certificato medico, non integra, secondo il Tribunale, una causa di forza maggiore o un impedimento imputabile al datore di lavoro tale da escludere la presunzione di dimissioni.
Conclusioni
Il Tribunale ha ritenuto l’operato della cooperativa pienamente conforme alla normativa e al contratto collettivo applicato.
La prolungata assenza ingiustificata della lavoratrice è stata pertanto qualificata come comportamento concludente idoneo a integrare la presunzione legale di dimissioni di fatto, con conseguente imputabilità della cessazione del rapporto esclusivamente alla condotta della lavoratrice.
mercoledì, 17 Dicembre 2025
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