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Decreto Ucraina: nel welfare aziendale del 2022 previsti i buoni benzina

11 Aprile 2022

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Con la pubblicazione sulla GU del D.L. n. 21/2022 c.d. Decreto Ucraina interessante previsione è la possibilità, contemplata all’art. 2, per le aziende di erogare sino a 200,00 euro netti, per ogni lavoratore dipendente, sotto- forma di buoni carburante; da tale previsione restano, però, esclusi i collaboratori, gli stagisti e gli amministratori.

Questi buoni non devono essere cumulati con il limite di esenzione previsto dal TUIR per beni e servizi pari a 258,23 euro annui, ma considerati quale importo aggiuntivo. È importante che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l’utilizzo di un’unica voce paga. È opportuno precisare che i buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed i costi sostenuti per l’acquisto degli stessi rientreranno tra quelli relativi al personale dipendente ex art. 95 TUIR e quindi integralmente deducibili dal reddito d’impresa.

Ma quali sono le aziende private contemplate dalla norma?
Presumibilmente il legislatore ha utilizzato impropriamente il termine “aziende private”, in quanto l’agevolazione dovrebbe ammettere tutti i soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, compresi gli studi professionali. Pertanto, sul punto, appare auspicabile, al fine di scongiurare qualsiasi perplessità, un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
L’erogazione è su base volontaria, quindi sarà l’azienda a decidere se erogarli e sino a quale importo.
Nessun obbligo è in capo al datore di lavoro, il quale potrebbe decidere di non corrispondere detta regalia ai lavoratori ovvero effettuarne una di importo inferiore rispetto al massimale. Inoltre, non viene fatta alcuna precisazione se il datore di lavoro, qualora decidesse di erogare i buoni, debba farlo per tutti i dipendenti ovvero possa scegliere a chi corrisponderli, così come nulla è previsto se l’erogazione possa essere differenziata a seconda del beneficiario (es. buono carburante del valore di 200 euro per i lavoratori a tempo indeterminato e di 100 euro per i lavoratori a termine).

Ma cosa succede se il lavoratore che ha ricevuto i buoni dovesse cambiare azienda durante il 2022?
Può ricevere anche dalla nuova azienda i buoni carburante ovvero il limite annuo, oltre che per l’azienda, riguarda anche il lavoratore?

Stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, sarebbe corretto ritenere che il valore massimo dell’elargizione debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da una azienda, non potrà riceverlo anche da altri nell’ipotesi in cui cambi azienda in corso di anno. Qualora sia condivisibile una simile interpretazione, l’azienda, prima di erogare il buono ai neoassunti del 2022, dovrebbe farsi rilasciare una autodichiarazione che attesti l’erogazione o meno di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro. Le stesse considerazioni dovrebbero valere anche nei riguardi dei lavoratori dimissionari ovvero licenziati.

Ultima precisazione: l’erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, valendo non la data in cui gli stessi vengono spesi, ma esclusivamente il momento di messa a disposizione. Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 326/1997 il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. Dopodiché il lavoratore potrà consumare il buono carburante anche oltre l’anno 2022 (in questo caso dovrà verificare la data di scadenza riportata sul buono stesso).

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