Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, finalizzato ad implementare le politiche di coesione europea 2021 – 2027, mirate a ridurre i divari sociali e territoriali in svariati settori.
Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione che vanno dagli incentivi per nuove assunzioni di giovani, donne e lavoratori impiegati nella nuova Zona Economica Speciale del Mezzogiorno ( ZES ) alla gestione degli esuberi nelle crisi di grandi imprese, oltre che con misure incentivanti dell’autoimpiego nel lavoro autonomo e nelle libere professioni affiancate a disposizioni volte a migliorare il sistema delle politiche attive attraverso perfezionamenti al funzionamento del sistema informativo SIISL.
In materia di occupazione, il decreto prevede agli articoli 22, 23 e 24 tre incentivi per le assunzioni (per cui bisognerà attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea affinché diventino effettivamente operativi) che hanno l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, accelerando lo sviluppo occupazionale nel territorio nazionale attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori.
Viene previsto il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro su base mensile – per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Inoltre, con il bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, si prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per le nuove assunzioni di lavoratrici a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti).
Tramite il bonus ZES, infine, si sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti che intendono procedere con l’assunzione di over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Il decreto prevede inoltre che a partire dal 1° luglio 2024 i datori di lavoro con organici pari o superiori a 250 dipendenti, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possano richiedere al Ministero del Lavoro l’istituzione di cabine di regia per gestire la crisi occupazionale attraverso la promozione di interventi formativi volti alla formazione, riqualificazione professionale e promozione dell’auto imprenditorialità e gestire gli esuberi di personale.
Il decreto agli art. 17 e 18 introduce altresì, due specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità e alla libera professione finalizzate alla promozione dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo denominate “Autoimpiego Centro Nord” e “Resto al SUD 2.0”. Le predette misure, attraverso il riconoscimento di voucher e contributi a fondo perduto, promuovono l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di giovani under 35, disoccupati da almeno 12 mesi, donne inoccupate, inattive e disoccupate, disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.
Entro 60 giorni il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari europei, dovrà emanare le modalità attuative delle due misure.
Il DL Coesione in materia di politiche attive, agli artt. 25 e 26, revisiona il Funzionamento del SIISL, ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa che consente l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. In primo luogo viene specificato che entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del D.L. Coesione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali renderà note le modalità con cui i datori di lavoro potranno pubblicare nel SIISL le posizioni vacanti, così come le modalità di accesso volontario nel medesimo sistema da parte di coloro che in relazione alle previsioni normative non sarebbero soggetti ad obblighi di ricerca occupazionale.
Viene poi reso noto il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale ai fini di migliorare ed ottimizzare il matching tra domande ed offerte di lavoro. Viene inoltre introdotto un sistema anonimo ed aggregato di valutazione dell’efficacia delle attività formative svolte, con conseguente punteggio attribuito a ciascun ente accreditato, sulla scorta dei dati occupazionali registrati nell’arco temporale dei sei mesi successivi al corso medesimo. Per popolare ulteriormente il sistema i percettori di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL verranno iscritti automaticamente stipulando il patto di attivazione digitale con la compilazione del proprio curriculum vitae; parallelamente, rispetto agli stessi soggetti, i Centri per l’Impiego, anche grazie alle informazioni presenti nella piattaforma SIISL, potranno individuare le offerte di lavoro più congrue.
Infine, l’art. 28 del DL Coesione apporta nuove modifiche al recente art. 29, commi da 10 a 12, del DL 2 marzo 2024 n. 19 (decreto PNRR) nell’ambito degli appalti del settore edile. Il DL Coesione dispone che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva secondo i criteri forniti dal decreto ministeriale n. 143/2021, in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, del DL 76/2020. La verifica di congruità è un meccanismo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare nei cantieri al fine di garantire che i lavoratori ricevano una remunerazione adeguata e che le condizioni di lavoro rispettino le normative vigenti. La disposizione contenuta nel decreto Coesione apporta alcune rilevanti modifiche al decreto PNRR allo scopo di rafforzare la regolamentazione del settore.
Il DL Coesione interviene infatti anche sulle soglie di valore dei lavori che delimitano il perimetro di applicazione dell’obbligo di verifica della congruità della manodopera. Con la modifica apportata dal DL Coesione all’art. 29 del Decreto PNRR, l’obbligo di verifica della congruità della manodopera opera per tutti gli appalti pubblici indistintamente senza limiti economici. Infatti, scompare la soglia di 150mila euro di importo lavori oltre la quale, in caso di versamento del saldo finale senza la verifica della congruità della manodopera, o di regolarizzazione da parte dell’impresa, il responsabile del progetto è soggetto a una valutazione negativa delle performance, con conseguenze sia sulle progressioni di carriera sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori. L’ esito dell’accertamento è altresì comunicato all’ ANAC ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo attribuitigli.
Negli appalti privati invece, si abbassa il limite complessivo dei lavori ( da 500mila euro a 70mila euro) per cui il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 euro ad 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o in assenza, del committente.
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