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Decreto Immigrazione, novità e chiarimenti dell’INL

14 Dicembre 2022

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Il DL n. 20 del 10 marzo 2023, c.d. “Decreto Immigrazione”, entrato in vigore lo scorso 11 marzo, ha previsto alcune novità in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. L’INL, con Nota n. 2066 del 21 marzo 2023, ha ripercorso le modifiche normative previste dal DL n. 20/2023 e ha fornito alcuni chiarimenti in materia, concentrandosi sull’analisi del criterio della capacità economica nelle verifiche di congruità, della procedura di asseverazione e dei controlli a campione dell’Ispettorato.

Riguardo alla programmazione dei flussi di ingresso, l’art. 1 del D.L. n. 20/2023 stabilisce che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente consentendo, qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’adozione di ulteriori decreti durante il triennio. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza. L’articolo 2 del DL n. 20/2023, modificando gli articoli 22 e 24 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), rende strutturale la procedura semplificata introdotta dal DL n. 73/2022.

Il nuovo articolo 24-bis del T.U.I. prevede che le verifiche di congruità fino a oggi effettuate dallo SUI (tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro), ora sono demandate esclusivamente ai Consulenti del Lavoro (e altri soggetti di cui alla L. n. 12/79) e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative, a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I Consulenti del Lavoro faranno le verifiche prima della presentazione della domanda e, in caso di esito positivo, rilasceranno un’apposita asseverazione, che andrà allegata alla domanda. Ovviamente l’ITL, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, potrà comunque fare controlli a campione. Le verifiche di congruità vanno effettuate sulla base, della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs n. 286/1998 e del tipo di attività svolta dall’impresa.

Nello specifico, la capacità patrimoniale è da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;  l’equilibrio economico-finanziario è rappresentato dalla possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;  il fatturato è costituito dalla somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; il numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, è da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; il tipo di attività svolta dall’impresa, infine, deve fare  riferimento anche al carattere continuativo o stagionale della stessa.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ai sensi del DL n. 20/2023 resta comunque ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione. Infatti, il vigente articolato normativo circoscrive l’ambito della procedura di semplificazione alle richieste di nulla osta all’ingresso presentate in relazione ai flussi e alle sole fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale, lasciando pertanto inalterate competenze, procedure e controlli già devolute all’INL per altri titoli di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, gli ingressi fuori quota di cui all’articolo 27 del D.Lgs n. 286/1998, le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non appartenente all’UE quali la conversione di permesso di soggiorno per studio, la  conversione di permesso di soggiorno per tirocinio e per lavoro stagionale.

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