Header_news

Prospettive Legali 

Centro Studi SGB Humangest le propone di leggere questo approfondimento:
Decreto Comparti produttivi: conferme e novità della legge di conversione

13 Agosto 2025

Share

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 la legge n.113 del 1° agosto 2025, di conversione del decreto Comparti produttivi (D.L. n. 92/2025), recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.

Tra le novità apportate durante il percorso parlamentare che entrano in vigore:

le norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche (art. 10-bis). Nello specifico, la disposizione prevede che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla vigente normativa in 52 settimane nel biennio mobile (per tali richieste di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal D.lgs. n. 148/2015). Si prevede poi che il trattamento di CISOA di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972, concesso nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative (le integrazioni al reddito di non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8 della legge n. 457/1972);

il contributo straordinario previsto, in via eccezionale per il 2025, a favore dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), interessati dalla sospensione di un mese di tale beneficio prevista dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi (articolo 10-ter). Tale contributo aggiuntivo, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e, comunque, non superiore a 500 euro, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.

Tuttavia, la legge di conversione conferma senza modifiche:

– le misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento (art. 3);

la disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico (art. 5);

l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 per i datori di lavoro operanti nelle aree di crisi industriale complessa (riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012), che richiedono e ottengono per l’anno 2025, l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) di cui all’ articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015;

l’autorizzazione di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che, alla data del 26 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% (art. 7);

il meccanismo di tutela per i lavoratori di imprese in fase di cessazione dell’attività produttiva (art. 8);

l’estensione, per un ulteriore periodo, non superiore a 12 settimane, nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, della cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00. Per il periodo ammesso all’intervento di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 10).

FONTE: LavoroSì

Vuoi saperne di più?

Contattaci