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Contratti a termine illegittimi

Cambiano le regole per il risarcimento dei danni.

30 Settembre 2024

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Il Decreto Legge Salva infrazioni Ue 131/2024, approvato il 6 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 16 settembre in Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche legislative in tema di lavoro, reintroduce risarcimenti potenzialmente illimitati nei casi di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato.


L’ art. 11 del nuovo Decreto prevede una parziale modifica della disciplina che, sino ad ora, ha regolamentato le conseguenze economiche previste a seguito di accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato tra soggetti privati.


La modifica riguarda in particolare l’articolo 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 che aveva introdotto limitazioni all’indennità risarcitoria per i lavoratori nei casi in cui i contratti a termine si protraggano oltre i limiti di legge, e il lavoratore dimostri di aver subito per questo un maggior danno: il lavoratore potrà ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità previste attualmente, qualora dimostri di aver subito un “maggior danno”. Il dipendente avrà quindi il diritto di allegare, in sede giudiziale, ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo pregiudizio subito a seguito dell’illegittima interruzione del contratto a termine così da ottenere un ristoro aggiuntivo rispetto a quello forfettariamente previsto.


Prima del Decreto, l’art. 28 Dlgs. 81/2015, prevedeva che, nei casi di illegittimità del termine, il Giudice, oltre a convertire in contratto a tempo indeterminato il contratto di lavoro illegittimo, era chiamato a condannare il datore di lavoro “al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.

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