Con la circolare n. 9 del 2023 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce i termini delle novità introdotte dal decreto Lavoro in materia di contratti a tempo determinato. In particolare, le indicazioni operative fornite riguardano i limiti massimi di durata, l’individuazione delle durate di proroghe e rinnovi e la computabilità dei lavoratori assunti in somministrazione. Di seguito le principali novità:
Dal 5 maggio, se il contratto ha una durata inferiore ai 12 mesi, può essere stipulato liberamente. Per contratti di durata superiore a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi presso lo stesso datore di lavoro derogabile dalla contrattazione, la nuova disciplina richiede la presenza di una causale con la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Superato il limite massimo di durata il rapporto si intende convertito in tempo indeterminato.
In proposito il Ministero fornisce degli esempi applicativi, che è opportuno riportare:
“Ad esempio, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi. Diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 – data di entrata in vigore del comma 1-ter – le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”. È dunque al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro – se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data – che deve farsi riferimento per l’applicazione di questa previsione. In proposito, l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere. Tale lettura risulta, peraltro, coerente con il nuovo testo del comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 – come modificato proprio dal decreto-legge n. 48 – ove è stato sostanzialmente uniformato il regime delle proroghe e dei rinnovi nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro a termine.”
Seguitando, il Decreto Lavoro ha previsto nuove causali per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, riconducibili alle seguenti casistiche:
lett. a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
lett. b) in assenza di previsioni dei contratti collettivi, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore);
lett. c) in sostituzione di altri lavoratori.
In merito alla facoltà concessa alle parti individuali di individuare specifiche esigenze di “Natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” fino al 30 aprile 2024, la circolare specifica che tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro.
La circolare chiarisce altresì che restano utilizzabili le causali introdotte, in epoca antecedente alla conversione del DL Lavoro, da qualsiasi livello di contrattazione collettiva, purché tali clausole non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali tipizzate dal Decreto Dignità. Restano invece valide le causali eventualmente previste durante l’emergenza sanitaria, in attuazione delle disposizioni del DL Sostegni-bis, sempre che non si traducano anch’esse in un mero rinvio alle causali abrogate.
Per il computo dei 12 mesi vanno considerati esclusivamente i “Contratti stipulati” dal 5 maggio 2023 in poi. A decorrere da questa data, fermo restando i limiti massimi di durata, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi con lo stesso lavoratore. In caso di proroghe o rinnovi, i 12 mesi aggiuntivi di a-causalità decorrono dalla data di prolungamento del rapporto se successiva al 5 maggio 2023.
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