
A fronte di molteplici contestazioni disciplinari, efficace è quella che viene ricevuta per prima dal lavoratore indipendentemente dalla data di invio. Così si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 276/2025, che ha riguardato anche il rapporto tra potere di controllo e principio di tempestività.
Più nel dettaglio a un lavoratore veniva contestata l’assenza ingiustificata con una prima lettera spedita con raccomandata per un numero di giorni inferiore a quello indicato su una seconda lettera, consegnatagli brevi manu dopo la spedizione della precedente, ma prima che la stessa fosse stata recapitata. Il dipendente eccepiva l’avvenuta consumazione del potere disciplinare richiamando il principio di “scissione subiettiva degli effetti della notifica”, secondo cui gli effetti della notificazione di un atto si producono in momenti diversi per il mittente e per il destinatario, ossia per il mittente al momento della spedizione, viceversa per il destinatario a quello della ricezione.
Secondo la difesa del lavoratore, dunque, avrebbe dovuto produrre effetto la prima contestazione e non già la seconda che invece ha condotto al suo licenziamento. I giudici nel caso di specie hanno chiarito che nei procedimenti disciplinari deve ritenersi valido il principio secondo cui la contestazione, in quanto atto unilaterale recettizio, produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, ossia quando viene consegnata al lavoratore o si presume dal medesimo conosciuta per essere giunta al suo indirizzo. Pertanto, nel caso di una pluralità di contestazioni disciplinari, è valida quella che per prima giunge a conoscenza del lavoratore, anche se essa è temporalmente successiva ad altra già spedita, ma non ancora consegnata. Non rileva, in altri termini, il momento in cui la contestazione viene predisposta e inviata dal datore di lavoro, bensì quello della sua ricezione da parte del destinatario.
Relativamente al principio di tempestività, la Cassazione ha sottolineato che il datore di lavoro, titolare del potere di controllo, in forza del principio di correttezza e buona fede proprio del rapporto di lavoro subordinato, non ha l’obbligo di verificare assiduamente l’operato dei dipendenti, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riguardo al momento in cui il datore acquisisce piena conoscenza del fatto. Nel caso in esame, dunque non era obbligo datoriale verificare assiduamente la presenza del lavoratore e contestargli immediatamente l’assenza.
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