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Comunicazione preventiva all’ITL per il lavoro autonomo occasionale

28 Febbraio 2022

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Ecco quali sono le Novità introdotte dalla L.125/2021 in materia di comunicazioni preventiva all’ITL per il lavoro autonomo occasionale.

A partire dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l’obbligo, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente nel territorio. Il Ministero del lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), nelle note a firma congiunta n. 29 e n. 109 del 2022, hanno fornito una serie di indicazioni specifiche sui soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo introdotto dalla legge n. 215/2021.

Alla luce di questa novità normativa, si rende utile fare un focus sulle caratteristiche di detta forma contrattuale. La prassi amministrativa (Inps, circolari 9 e 103 del 2004), alla luce dell’art 2222 del Codice Civile, definisce lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata (co.co.co. e mini co.co.co), vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

Quanto alle differenze con il lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53 del TUIR), le stesse risiedono nella circostanza che i professionisti ed i lavoratori autonomi esercitano la loro attività in modo professionale ed abituale, a prescindere dall’ammontare del corrispettivo percepito.

È questo il motivo per cui, secondo l’Agenzia delle Entrate (ris. 41/2020), difficilmente un professionista iscritto ad albo può svolgere la propria attività, per cui è abilitato, a titolo di prestazione occasionale; l’Amministrazione Finanziaria, infatti, ritiene che “L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione”.

Nell’ambito dell’ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi “diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Diversamente da quanto accade per i lavoratori titolari di partita iva, il lavoratore autonomo occasionale non emette fattura, ma una ricevuta fiscale indicante le generalità proprie e del committente, la data di emissione della ricevuta stessa, la descrizione della prestazione lavorativa, l’importo lordo corrisposto per la prestazione e quello netto derivante dall’applicazione della ritenuta d’acconto (pari al 20%).

Ai sensi dell’art. 44 comma 2 della l. 326/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i redditi provenienti dal lavoro autonomo occasionale sono esenti da imposizione contributiva (INPS) sino a 5000 euro annui (da calcolare sommando l’intero reddito annuo proveniente dall’attività occasionale del prestare, a prescindere dal numero di committenti).

Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.

Una volta superata tale soglia, gli ulteriori redditi sono soggetti a contribuzione presso la Gestione Separata INPS e per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla medesima Gestione. Il committente, pertanto, dovrà procedere al pagamento dei contributi previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo, con diritto di rivalsa in misura pari ad 1/3. L’aliquota contributiva si applica sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.

Tradizionalmente, l’attivazione del lavoro autonomo non è stata assoggettata a forme di comunicazione preventiva. La L. 125/2021 ha innovato tale regime, prevedendo che, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale competente, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

La nuova disposizione richiama le modalità operative di comunicazione di cui all’art. 15, co. 3, d.lgs. 81/2015: si tratta della procedura prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali, ad oggi, la comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante: I) sito internet www.servizi.lavoro.gov.it; II) posta elettronica (anche non certificata); III) sms; IV) app; V) fax  all’Ispettorato territorialmente competente.

La violazione di tali obblighi comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

L’INL è intervenuto con nota n. 29 dell’11 gennaio scorso al fine di chiarire l’ambito di applicazione e le modalità operative del nuovo obbligo.

La nota dell’Ispettorato, in particolare, delinea il campo di applicazione del nuovo obbligo, precisando che lo stesso non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai co.co.co., ai rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54 bis del d.l. 50/2017, alle professioni intellettuali in quanto oggetto dell’apposita disciplina ex art. 2229 c.c. ed ai rapporti “intermediati da piattaforma digitale”.

L’INL ha inoltre chiarito che l’obbligo si applica solo agli imprenditori e, pertanto, a titolo semplificativo, non riguarda le ASD, le SSD no-profit, gli Studi professionali non organizzati in forma di impresa e gli ETS (limitatamente all’attività diversa da quella imprenditoriale).

L’INL ha inoltre precisato che le comunicazioni devono essere preventive ed indicare espressamente i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una descrizione sintetica dell’attività (con l’indicazione dell’ammontare del compenso, qualora stabilito) e l’arco temporale in cui potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (fermo restando che sarà sempre possibile effettuare una successiva comunicazione).

Quanto alle modalità, in attesa di ulteriori indicazioni, l’Ispettorato ha precisato che la comunicazione dovrà avvenire via PEC, agli indirizzi degli ITL territorialmente competenti indicati nella medesima nota.

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