
Il caldo intenso che interessa l’Italia in questo momento, rende critiche tutte le lavorazioni, ma in particolare quelle svolte all’aperto come agricoltura ed edilizia, ma anche quelle al chiuso senza corretto sistema di ventilazione e raffreddamento. L’evento meteo sopra delineato permette il ricorso alla cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A ricordarlo è l’Inps che, con il messaggio 2729/2023 del 20 luglio, facendo seguito alla nota 5056/2023 del 13 luglio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ha operato una ricognizione in materia.
L’intervento dell‘integrazione salariale ordinaria nel caso della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, con causale “eventi meteo”, è invocabile dal datore di lavoro quando il termometro supera i 35° centigradi. Anche temperature inferiori possono tuttavia permettere l’accoglimento dell’istanza se percepite in misura superiore a quelle reali laddove, ad esempio, si registri un elevato grado di umidità. L’integrazione salariale è altresì ammessa per le lavorazioni al chiuso quando non sussistano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
La CIGO viene riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni perché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. In tal caso, il datore di lavoro deve allegare all’istanza di CIGO l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda oppure deve autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda. Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.
Il datore di lavoro tuttavia può sempre optare per:
Poiché l’eccessiva esposizione al calore atmosferico comporta l’aumento del rischio infortunistico, incidendo peraltro sulle condizioni di salute, la Cigo è ammessa anche in tutti i casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività avvenga su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. Venendo ora alle precisazioni che discendono dalla nota n. 5056 del 2023 dell’Ispettorato, il rischio da stress termico deve essere oggetto di specifica valutazione dei rischi, specialmente nel settore dell’edilizia. Altri importanti fattori da valutare per fronteggiare e mitigare i rischi da esposizione al calore sono indubbiamente:
Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota INL n. 4753 del 2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Da ultimo l’’Istituto ha precisato infine che il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dai fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015), tenendo comunque conto della tipologia dell’attività lavorativa e delle modalità di svolgimento della medesima. Poiché la causale meteo, anche se riconducibile ad elevate temperature, rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili, per il ricorso alla Cigo e all’assegno d’integrazione salariale nell’ambito del Fis dovrà essere espletata la procedura sindacale semplificata indicata dall’articolo 14, comma 4, del Dlgs 148/2015, a pena dell’improcedibilità della domanda.
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