Il 20 giugno 2024, Conflavoro pmi e FESICA CONFSAL, hanno sottoscritto un accordo che integra e modifica il CCNL per i dipendenti del settore metalmeccanica pmi. Nello specifico, il contratto, che decorre dal 1° giugno 2024 e scadrà il 31 maggio 2027, riguarda gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
Il contratto aggiorna i minimi tabellari e rivede la disciplina dell’apprendistato. Inoltre, sono previste modifiche a vari istituti contrattuali, tra cui orario di lavoro, flessibilità, malattia, infortunio. L’intesa introduce nuove causali per i contratti a termine e aggiorna le norme su part-time e somministrazione.
Di seguito le principali novità in vigore dal 1° giugno:
- Minimi tabellari: dal 1° giugno 2024 previsti nuovi importi della paga base conglobata. Viene precisato, inoltre, che gi eventuali elementi distinti della retribuzione e i trattamenti integrativi sono considerati parte della normale retribuzione;
- Tredicesima mensilità: In caso di inizio o cessazione del rapporto durante l’anno, il lavoratore riceverà una quota proporzionale della tredicesima basata sui mesi di servizio effettivo;
- Il contratto di assunzione dovrà indicare il CCNL applicato, anche aziendale, specificando le parti firmatarie;
- Orario di lavoro: Sono introdotte nuove disposizioni sulla riduzione annua dell’orario e sull’orario multiperiodale. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore spetta 1/12 dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. L’orario multiperiodale può essere adottato come media su un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario. Le modalità applicative dell’articolazione oraria saranno disciplinate con accordi aziendali;
- Lavoratori discontinui: Alcune categorie professionali sono state rimosse dall’elenco dei lavoratori discontinui.Non sono più ricompresi nella categoria gli uscieri, gli inservienti, il personale addetto al carico e allo scarico, gli autisti, i motoscafisti e gli infermieri;
- Reperibilità: Le modalità operative, le compensazioni per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione saranno definiti con regolamento aziendale, sia in termini di riposi compensativi, di trattamento economico e di rotazione. Il regolamento potrà definire anche i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura. Il regolamento dovrà prevedere un’indennità forfetaria non inferiore a € 12,00, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell’intervento;
- Flessibilità: In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è possibile ripartire la durata normale dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità. La flessibilità dell’orario di lavoro deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale. Il c.c.n.l. elenca le categorie e le ipotesi in cui la flessibilità non è ammessa. Qualora in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto e in un altro non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le ore contrattualmente previste nell’arco di un periodo di 12 mesi.Le eventuali ore eccedenti l’orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo. E’ possibile inoltre una forma di flessibilità individuale a favore dei lavoratori per i figli fino a 3 anni;
- Banca ore: In mancanza di recupero delle ore accantonate, l’azienda deve corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, al netto della quota già corrisposta per le ore di straordinario confluite nella banca ore;
- Malattia e Infortunio sul lavoro: Sono state riviste le norme sulla conservazione del posto in caso di malattia, con disposizioni specifiche per patologie gravi, inoltre sono stati aggiornati i periodi di conservazione del posto in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- Apprendistato: Sono state apportate modifiche alla durata, al trattamento economico e alle norme sulla malattia per gli apprendisti. In tutti i casi di sospensione del rapporto per eventi con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto per crisi aziendali od occupazionali, la durata dell’apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi non inferiori a 10 giorni di calendario. Abrogata la norma che prevede che durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico l’indennità di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria;
- Lavoro a termine: introdotte nuove causali per l’assunzione con contratto a termine e modificati i limiti numerici;
- Contratto di somministrazione: Viene meno il limite complessivo (somministrazione + termine) di assumibilità pari al 50% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva;
- Contributo di assistenza contrattuale: Conflavoro PMI riscuoterà dalle aziende un contributo di assistenza contrattuale in misura non inferiore all’1,0% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi.