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Prospettive Legali 

Centro Studi SGB Humangest le propone di leggere questo approfondimento:
Bonus Giovani, il requisito dell’incremento occupazionale netto

14 Luglio 2025

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Con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025  l’INPS informa che con decorrenza 1° luglio 2025 il requisito dell’incremento occupazionale netto per le assunzioni incentivate previste dagli articoli 22 e 23 del D.L.vo n. 60/2024 è necessario anche per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato ove lo sgravio contributivo,  pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 500 euro mensili, venga riconosciuto per 24 mesi.

Pertanto l’attuale situazione è questa:

  • Per le assunzioni e le trasformazioni avvenute tra il 1° settembre 2024 ed il 30 giugno 2025, l’incremento occupazionale netto non è richiesto;
  • Per le assunzioni e le trasformazioni avvenute tra il 1° luglio 2025 ed il 31 dicembre 2025 (giorno ultimo di vigenza per le assunzioni che fruiscono dello sgravio contributivo) occorrerà che le stesse siano incrementali rispetto all’organico medio dei dodici mesi antecedenti.

Il messaggio INPS richiama l’attenzione sulla dichiarazione di responsabilità presente nel modello di domanda online, nella quale il datore di lavoro dovrà dire di sapere che per le assunzioni e le trasformazioni di contratto avvenute a far data dal 1° luglio 2025, l’ammissione allo sgravio contributivo è subordinata alla effettiva realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto media risultante dal computo dei 12 mesi antecedenti l’assunzione o la trasformazione.

Quali sono le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale netto?

Le circolari INPS n. 90 e n. 91 ne hanno parlato diffusamente: l’incremento si calcola sulla base della differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese nel quale si “fruisce” dello sgravio contributivo ed il numero medio dei dipendenti in forza nei dodici mesi che hanno preceduto la nuova assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già in essere.

Per i lavoratori con contratto part time, il calcolo va fatto rapportando il normale orario contrattuale con le ore previste nella lettera di assunzione o nei successivi cambiamenti.

Per quanto riguarda le imprese correlate o collegate tra loro configuranti una “impresa unica”, il calcolo va effettuato su tutte le aziende secondo criteri presenti, oggi, anche nel Regolamento sul “de minimis” n. 2831/2023.

È opportuno evidenziare che l’agevolazione viene riconosciuta anche se l’incremento non si è realizzato perché nel periodo considerato si sono resi vacanti posti di lavoro dovuti a:

  • Dimissioni volontarie e dimissioni per fatti concludenti;
  • Invalidità;
  • Pensionamento per raggiunti limiti di età e pensionamento anticipato (quota 103, opzione donna, ape sociale, lavori usuranti, ecc.);
  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • Licenziamento per giusta causa.

I lavoratori licenziati per gmo e quelli a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, ai fini della fruizione del beneficio, vanno rimpiazzati.

Dalla casistica generale la circolare n. 90 esclude quelli per inabilità al lavoro (art. 42 del D.L.vo n. 81/2008) e per superamento del periodo di comporto (art. 2110 c.c.).

Relativamente ai contratti di somministrazione di lavoro sarà l’azienda utilizzatrice ad effettuare   la valutazione dell’incremento occupazionale netto come ben specificato dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 3/2018.

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