L’art. 31 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), in vigore dallo scorso 18 maggio, ha introdotto il Bonus di 200 euro una tantum quale misura di aiuto in favore delle famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell’aumento dei costi dell’energia.
La norma subordina l’erogazione della misura da parte del datore di lavoro, in favore dei dipendenti pubblici e privati, al rispetto di determinate condizioni da parte dei beneficiari e in particolare:
– di non essere titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 commi 1 e 18 a) ovvero:
• trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022)
• reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022)
– di aver beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 per almeno una mensilità
– che il lavoratore sia in forza nel mese di luglio 2022 (messaggio 2505 e circolare 73 Inps)
La misura viene riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, a fronte della presentazione da parte del lavoratore di una autocertificazione di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 commi 1 e 18 a) del D.L. 50/2022 e di aver beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 per almeno una mensilità.
L’Istituto, con il messaggio 2505 prima, e in seguito con la Circolare 73, precisa che l’indennità viene corrisposta con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 ovvero:
– quella di competenza del mese di luglio 2022 (in pagamento ad agosto 2022)
– quella che in base alla diversa articolazione dei rapporti di lavoro (l’Istituto riporta l’esempio del part-time ciclico) o previsione dei CCNL, si deve intendere quella erogata nel mese di luglio 2022, ma di competenza del mese di giugno 2022.
Il bonus è erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e spetta anche in assenza di retribuzione a causa di eventi quali, a titolo esemplificativo, sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o in caso di fruizione di congedi.
La circolare 73 chiarisce inoltre che:
– l’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale
– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Qualora in seguito dovesse risultare che per lo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l’importo di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, con modalità che saranno fornite con successivo messaggio.
L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L’indennità non è imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale e il credito viene recuperato dal datore di lavoro con il flusso Uniemens.
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