È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo in parola rafforza le misure di contrasto all’utilizzo irregolare degli appalti in materia di rapporti di lavoro.
Difatti, partendo dalla formulazione dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, viene aggiunto il comma 1 bis per garantire un trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale, è stato sostituito il riferimento al “contratto maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
In sostituzione del precedente criterio è stato introdotto il riferimento al contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto (art. 29, comma 2, lett. a).
La nuova impostazione non appare in conflitto col principio di libertà sindacale di cui all’art.39 Cost, in quanto non è diretta ad estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia dei contratti collettivi, piuttosto ad indicare le condizioni economiche che l’appaltatore ed il subappaltatore deve applicare al personale impiegato nei lavori.
Il legislatore di fatto ha adottato un nuovo e diverso parametro economico che fa riferimento ai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
In attesa di ricevere i dovuti chiarimenti circa il significato di alcuni termini, è indubbio che dal 2 marzo 2024 è stato introdotto un nuovo obbligo che di fatto dovrebbe scoraggiare l’affidamento da parte dei committenti agli appaltatori/subappaltatori che impiegano personale sottopagandolo.
In caso di accertata violazione, l’INL competente procederà con diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art.12 D.lgs. 124/2004 nei confronti degli obbligati in solido ossia il datore di lavoro debitore e il committente.
Il D.L. n. 19/2024 adesso consolida ulteriormente le garanzie dei lavoratori prevedendo l’estensione delle garanzie anche alle fattispecie di interposizione illecita.
Si rammenta che la responsabilità solidale che caratterizza il contratto di appalto, prevede, in pratica che, se non paga il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore), paga chi di fatto si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (committente). Si tratta di una sorta di “garanzia fidejussoria” prevista ex lege a favore dei crediti vantati dai lavoratori e dagli Istituti (INPS, INAIL ed eventualmente Cassa Edile).
La disciplina di riferimento è ritratta dall’ art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 secondo cui, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori al pagamento:
a) dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’appalto;
b) delle quote del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori ivi impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
c) dei premi assicurativi, anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d’esecuzione del contratto d’appalto;
d) delle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali.
Restano, invece, escluse le somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex C. Cass. n. 27678/2018) di cui risponde il solo datore di lavoro responsabile dell’inadempimento.
L’ art. 29, co. 2 del recente D.L. n. 19/2024, emendando l’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ha previsto, dunque, che a decorrere dal 2 marzo 2024 la responsabilità solidale retributiva e contributiva va estesa in capo all’utilizzatore anche in caso di:
– utilizzazione illecita per somministrazione abusiva (art. 18, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003);
– appalto e di distacco illecito (art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003).
Tale previsione appare tutt’altro che ridondante. Difatti, si menziona che la giurisprudenza aveva affermato come la catena di responsabilità solidale opera esclusivamente con riferimento alle ipotesi di appalto “lecito” (Cass. n. 3707/2009) e che, al contrario, essa non opera nei casi di interposizione illecita per pseudo-appalto, in quanto “solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi rappresentare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi” (Cass. n. 22910/2006).
Anche l’INL, per mezzo della Circ. n. 10/2018, nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 254/2017, aveva fornito indicazioni al personale ispettivo secondo le quali, una volta accertato che in un appalto illecito la prestazione lavorativa viene resa in favore dell’utilizzatore (datore di lavoro di fatto), gli obblighi previdenziali ed assicurativi vanno attribuiti per l’intero su quest’ultimo.
Con la modifica introdotta dal D.L. n. 19/2024, quindi, la responsabilità solidale in questione non riguarda più soltanto le esternalizzazioni genuine ma anche quelle illecite.
Fonte: Ipsoa
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