
Come noto la nuova Legge di Bilancio ha riscritto la “vecchia” decontribuzione Sud andata in pensione definitivamente il 31 dicembre 2024. È dunque opportuno capire le novità, a chi è rivolta, chi sono gli esclusi e se ci sono limiti di cumulo con altri incentivi.
Lo sgravio in esame è riconosciuto alle micro imprese ed alle piccole e medie imprese che impiegano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il presente incentivo può essere riconosciuto anche alle imprese più grandi a patto che si dimostri ogni 31 dicembre un incremento occupazionale a tempo indeterminato, rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’efficacia dell’incentivo per queste ultime non avverrà in automatico, ma sarà soggetta all’autorizzazione di Bruxelles.
Il presente beneficio rientra nel “de minimis” così come definito dal Regolamento Comunitario n. 651/20214. Il tetto massimo riconosciuto è pari a 300.000 euro da conteggiare su 3 esercizi finanziari.
Qualora fossero intervenute fusioni o incorporazioni tra aziende è necessario verificare quanto ciascuna ha ottenuto singolarmente, diversamente nell’ipotesi di scissione di un’impresa in due o più aziende, l’importo degli aiuti de minimis già fruito va accollato all’azienda che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Qualora non fosse possibile, l’importo totale dovrà essere riproporzionato in relazione al valore del capitale azionario delle nuove imprese al momento effettivo della scissione.
Così come definito dalla legge il presente beneficio si rivolge ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli e di quelli titolari di un contratto di lavoro domestico.
L’esonero non trova applicazione ai contratti di apprendistato che, pur essendo a tempo indeterminato già “godono” di una contribuzione propria estremamente ridotta rispetto ai “normali” contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato che per la natura stessa del rapporto non assicura alcuna stabilità occupazionale.
Il riconoscimento dello sgravio è subordinato al possesso del DURC, al rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, al riconoscimento di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e all’assunzioni di portatori di handicap.
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024.
L’INPS è il soggetto che concede il beneficio e, al contempo, provvede al monitoraggio ed agli obblighi conseguenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, mentre il Ministero del Lavoro è il soggetto responsabile per gli adempimenti correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Dirimenti saranno i prossimi chiarimenti dell’INPS con riferimento alle modalità ed ai tempi di riconoscimento degli sgravi contributivi.
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