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Edilizia e patente a punti: alcuni chiarimenti

21 Ottobre 2024

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Sebbene la norma istitutiva è da tempo in vigore negli ultimi giorni si sono avvicendati il Regolamento ministeriale emanato con il D.M. n. 132, la circolare n. 4 dell’INL e un webinar tenuto dall’ INL con l’ausilio del Ministro del Lavoro al fine di chiarire i dubbi e le incertezze di  tale strumento. Come noto lo stesso è pienamente in vigore e dal 1° novembre chi opererà in edilizia dovrà essere in possesso di tale documento rilasciato dall’INL in formato digitale.

Ricordiamo che il campo di applicazione è molto ampio in quanto il riferimento ai cantieri temporanei e mobili del settore edile e di ingegneria civile comprende:

“I lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, riparazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le porte strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione civile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile”.

Chiarito il campo di applicazione è opportuno capire quale sia l’iter procedimentale per ottenere la patente.

L’art. 1 del D.M. n. 132 stabilisce che i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro accedendo tramite SPID o CIE e in possesso di alcuni requisiti che, a seconda dei casi, vanno autocertificati o attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2024 dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo direttamente o attraverso delega scritta, ivi inclusi i professionisti ex lege n. 12/1979. Nelle more della presentazione della domanda, nel periodo tra il 23 settembre e il 31 ottobre 2024 è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere sulla base di tale documentazione, in quanto sarà necessario aver effettuato la richiesta della patente attraverso il portale.

In caso di mendacità e non corrispondenza delle dichiarazioni rese, oltre alle conseguenze di natura penale, implica che la patente sarà revocata e potrà essrere richiesta non prima che siano trascorsi 12 mesi.

Difatti, partendo dalla formulazione dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, viene aggiunto il comma 1 bis per garantire un trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e te

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