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Nuove regole sulla durata delle missioni

6 Agosto 2026

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Con la Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del Decreto-Legge n. 62/2026 (Decreto Lavoro 2026), il legislatore è intervenuto sulla disciplina della somministrazione di lavoro introducendo importanti novità destinate a incidere sulla gestione delle missioni.

La riforma, in vigore dal 28 giugno 2026, modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e introduce un sistema di “doppio binario”, prevedendo limiti di durata differenti a seconda della tipologia di contratto con cui il lavoratore è assunto dall’Agenzia per il Lavoro.

L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato, offrire alle imprese una maggiore flessibilità nell’utilizzo della somministrazione; dall’altro, valorizzare la stabilità occupazionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro, favorendo percorsi professionali più continuativi.

Fino ad oggi, la disciplina aveva dato luogo a numerosi dubbi interpretativi circa il computo dei periodi di missione ai fini del limite massimo di durata dei rapporti a termine.

La Legge n. 112/2026 chiarisce definitivamente la questione distinguendo due diverse fattispecie:

  • lavoratori assunti dall’Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • lavoratori assunti dall’Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Da questa distinzione derivano due regimi autonomi.

Somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato

Per i lavoratori assunti dall’Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato resta fermo il limite massimo di 24 mesi previsto dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa disciplina prevista dalla contrattazione collettiva.

La novità consiste nel fatto che il legislatore precisa espressamente che, nel calcolo di tale limite, devono essere considerati anche i periodi di missione svolti presso il medesimo utilizzatore per mansioni di pari livello e categoria legale.

L’intervento elimina così le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la disciplina negli ultimi anni, fornendo un criterio di calcolo chiaro e uniforme.

Per completezza, si ricorda che resta ferma la disciplina generale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015: qualora il limite massimo di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del limite.

Somministrazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato

La vera innovazione della riforma riguarda invece i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 viene, infatti, prevista una disciplina autonoma.

Il lavoratore assunto stabilmente dall’Agenzia potrà essere inviato in missione presso il medesimo utilizzatore, anche mediante missioni non continuative, per mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva massima di 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite.

Di conseguenza, i periodi di missione svolti da lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia non concorrono più al raggiungimento del limite dei 24 mesi, ma sono assoggettati esclusivamente al nuovo limite dei 36 mesi.

Due limiti autonomi e non cumulativi

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda l’autonomia dei due limiti. Il periodo massimo di 24 mesi previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato e quello di 36 mesi previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato operano infatti su piani distinti e non si sovrappongono.

Ciò significa che un lavoratore potrà, ad esempio, essere inizialmente impiegato con un contratto di somministrazione a tempo determinato nel rispetto del limite dei 24 mesi e, successivamente, una volta assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia – oppure in caso di trasformazione del rapporto – potrà svolgere ulteriori missioni presso il medesimo utilizzatore fino al limite di 36 mesi.

In termini teorici, il rapporto tra lo stesso lavoratore e lo stesso utilizzatore potrà quindi svilupparsi fino a 60 mesi complessivi (24 + 36), sempre nel rispetto delle singole discipline e delle eventuali diverse previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile.

Decorrenza della nuova disciplina

Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria.

Il nuovo limite dei 36 mesi decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026. Le missioni svolte prima di tale data dai lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia non rilevano ai fini del nuovo conteggio, consentendo così di far partire il computo “da zero” senza penalizzare i rapporti già in essere.

Resta tuttavia un profilo interpretativo ancora aperto: la norma non chiarisce come debbano essere considerate le missioni iniziate prima del 28 giugno 2026 e concluse successivamente. Sul punto si attendono eventuali chiarimenti ministeriali o orientamenti della giurisprudenza.

Stop alle clausole che limitano l’assunzione

Tra le ulteriori novità introdotte dalla riforma vi è anche la previsione della nullità di qualsiasi clausola che limiti, direttamente o indirettamente, la possibilità per l’impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore durante o al termine della missione. La disposizione rafforza il principio della libera circolazione del lavoratore e favorisce l’eventuale stabilizzazione diretta presso l’utilizzatore.

Le implicazioni della riforma

Le novità introdotte dalla Legge n. 112/2026 avranno un impatto concreto sulla gestione delle missioni in somministrazione.

Per le Agenzie per il Lavoro e per le aziende utilizzatrici sarà sempre più importante monitorare la durata delle missioni, distinguendo tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, nonché verificare le eventuali disposizioni previste dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, che potrebbe stabilire limiti diversi rispetto a quelli fissati dalla legge.

Dal punto di vista dei lavoratori, la riforma valorizza il contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il Lavoro, favorendo percorsi professionali più lunghi e continuativi presso la stessa impresa utilizzatrice, senza rinunciare alla stabilità del rapporto di lavoro.

Nel complesso, la Legge n. 112/2026 introduce un quadro normativo più chiaro e strutturato, distinguendo espressamente la disciplina applicabile ai lavoratori assunti a tempo determinato da quella prevista per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia. Una distinzione che amplia le possibilità di programmazione delle missioni, ma che richiederà al tempo stesso una gestione ancora più attenta dei limiti di durata previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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