Con circolare n. 24 del 2021 l’Inail ha specificato alcune informazioni necessarie riguardanti l’obbligo a cui è sottoposto il datore di lavoro in caso di infortunio del prestatore di lavoro con prognosi superiore ai 3 giorni.
Il documento de quo si sofferma principalmente sulla sanzione amministrativa dovuta nel caso di omessa o ritardata denuncia. L’istituto in parola ha elaborato la circolare, tenendo conto del parere preliminare espresso dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 agosto 2021.
Con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l’Inail pertanto fornisce ampi chiarimenti per quanto riguarda il regime sanzionatorio in cui incorre il datore di lavoro nel caso di violazione dell’obbligo di denuncia di infortuni.
Nella fattispecie, il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni occorsi ai dipendenti, non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
La denuncia deve essere inoltrata telematicamente entro due giorni dalla data in cui il datore ne è venuto a conoscenza e deve tassativamente riportare i riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Se dall’infortunio ne è scaturita la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio guaribile in 3 giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
Continuando, nella denuncia devono essere indicate le ore lavorate e la retribuzione percepita dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quelli dell’infortunio o della malattia professionale.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per la trasmissione della denuncia, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore ha ricevuto dal lavoratore il numero di protocollo del certificato di infortunio già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, nel quale sono altresì specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Il termine di scadenza della denuncia se cade in un giorno festivo, slitta automaticamente al primo giorno utile non festivo. Nei casi invece di prestazione lavorativa con articolazione settimanale su 5 giorni lavorativi, il sabato viene considerato normale giornata feriale.
Venendo agli aspetti squisitamente sanzionatori, possiamo affermare che la misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.
Ad ogni buon conto il datore di lavoro che abbia regolarmente inoltrato denuncia di infortunio superiore ad un giorno entro le 48 h all’INAIL, ma ometta o ritardi la denuncia a seguito di prolungamento della prognosi, dovrà essere sanzionato con multa da 500 a 1.800 euro.
In caso di omessa denuncia, l’accertamento dell’illecito presuppone: la ricezione di un certificato di infortunio con prognosi non guaribile in 3 giorni, la mancata ricezione della denuncia di infortunio decorso il termine perentorio di due giorni previsto dalla legge e la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore o altro soggetto tenuto e dei riferimenti della certificazione medica.
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